Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese al personale richiamato e trattenuto del Corpo della guardia di pubblica sicurezza, collocato in congedo nel periodo di tempo intercorrente tra le date di entrata in vigore della legge predetta e della legge 6 luglio 1962, n. 888. Al personale di cui al precedente comma ed al personale mantenuto in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888, cessato dal servizio con diritto a pensione, per limiti di eta' o per infermita' dipendente da causa di servizio, nel periodo intercorrente tra le date di entrata in vigore della legge 26 luglio 1961, n. 709, e della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese le disposizioni sulla concessione dell'indennita' speciale annua in aggiunta al trattamento di quiescenza vigenti per il parigrado in servizio permanente e continuativo.

Testo vigente dal 22 novembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-30;803~art7 · fonte su Normattiva