Art. 3
Le guardie di custodia ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio nel Corpo degli agenti di custodia, le disposizioni contenute nell'articolo 113 della legge 18 febbraio 1963, n. 173. All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere ammessi a contrarre la ferma volontaria di anni tre, che decorre dalla data dell'iniziale reclutamento.
Testo vigente dal 14 giugno 1975
