Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio di polizia, le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 APRILE 1981, N. 121)) ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 APRILE 1981, N. 121)) In ogni caso, il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie contraggano la ferma volontaria di anni tre.
Testo vigente dal 25 aprile 1981
