Art. 30 — Trasferimento dell'iscrizione alle liste di collocamento e cancellazione dalle liste
Il comma 2 dell'articolo 16 legge 28 febbraio 1987, n. 56 e' sostituito dal seguente: "2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato". L'articolo 12 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - (Cancellazione dalle liste). - 1. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritti all'indennita' di disoccupazione e la cancellazione dalle liste".
Testo vigente dal 27 luglio 1991
