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In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, accordi bilaterali possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel Paese di provenienza. Gli accordi di cui al comma 1 dovranno prevedere procedure e modalita' per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1987 al 2 settembre 1998

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 188/1998

    Parametro
    26 maggio 1998

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 10 della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art10 · fonte su Normattiva