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E' istituito presso l'INPS un fondo con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un contributo, a carico del lavoratore extracomunitario, pari allo 0,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale contributo, al cui versamento e' tenuto il datore di lavoro, si osservano le disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva di cui al comma 2 puo' essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo medesimo.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1987 al 27 marzo 1998
