Art. 3
Con decorrenza dal 1 gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1966, in aggiunta ai contributi di cui al primo comma dell'articolo 26 della legge 1 luglio 1955, n. 638, e dell'articolo 4 della presente legge, e' dovuto un contributo nella misura dello 0,60 per cento della retribuzione globale mensile del lavoratore e della tredicesima mensilita', da versare al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas. Detto contributo dello 0,60 per cento e' posto a carico del datore di lavoro e dei lavoratori in ragione, rispettivamente, di due terzi e di un terzo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 marzo 1965, n. 220
1La L. 29 marzo 1965, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1963, e' abrogato l'articolo 26 della legge 1 luglio 1955, n. 638, e sono soppressi i contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 28 marzo 1962, n. 233".
Testo vigente dal 22 aprile 1965
