Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1987 al 2 settembre 1998. Leggi il testo vigente →

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 2:

  • a)i lavoratori frontalieri;
  • b)gli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;
  • c)gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica italiana, che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare il Paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;
  • d)gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
  • e)gli artisti e i lavoratori dello spettacolo;
  • f)i marittimi. In deroga alle disposizioni della presente legge i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del turismo e dello spettacolo, determina le procedure e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma. La presente legge non si applica altresi' ai cittadini degli Stati membri della CEE ed ai lavoratori extracomunitari per i quali sono previste norme particolari piu' favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1987 al 2 settembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art14 · fonte su Normattiva