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Alla spesa necessaria per il funzionamento della consulta di cui all'articolo 2, nonche' al funzionamento del servizio di cui all'articolo 3, valutata in lire 60 milioni annui, si fa fronte a carico del capitolo n. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1987 al 2 settembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art19 · fonte su Normattiva