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I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonche' con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale e' ammesso il lavoratore e sempreche' quest'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita.2 Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel comma 1 e' accordata l'autorizzazione al lavoro, con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 5 e 8, commi 3 e 4. Per motivi familiari e' consentito l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, purche' non a scopo di lavoro, dei genitori a carico.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 giugno 1997, n.203 (in G.U. la s.s. 2/7/1997, n.27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.4, comma 1 "nella parte in cui non prevede, a favore del genitore straniero extracomunitario, il diritto al soggiorno in Italia, sempreche' possa godere di normali condizioni di vita, per ricongiungersi al figlio, considerato minore secondo la legislazione italiana, legalmente residente e convivente in Italia con l'altro genitore, ancorche' non unito al primo in matrimonio."
Testo in vigore dal 3 luglio 1997 al 2 settembre 1998
