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I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonche' con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale e' ammesso il lavoratore e sempreche' quest'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita.2 Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel comma 1 e' accordata l'autorizzazione al lavoro, con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 5 e 8, commi 3 e 4. Per motivi familiari e' consentito l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, purche' non a scopo di lavoro, dei genitori a carico.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 17-26 giugno 1997, n.203 (in G.U. la s.s. 2/7/1997, n.27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.4, comma 1 "nella parte in cui non prevede, a favore del genitore straniero extracomunitario, il diritto al soggiorno in Italia, sempreche' possa godere di normali condizioni di vita, per ricongiungersi al figlio, considerato minore secondo la legislazione italiana, legalmente residente e convivente in Italia con l'altro genitore, ancorche' non unito al primo in matrimonio."

Testo in vigore dal 3 luglio 1997 al 2 settembre 1998

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 203/1997

    Ha colpito questo articolo
    26 giugno 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 30 e 31 Cost., nonché dell'art. 10 Cost., in relazione alle norme convenzionali internazionali che affermano il diritto alla protezione della vita familiare e delle relazioni affettive del minore, l'art. 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (recante: "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine"), nella parte in cui non prevede, a favore del genitore straniero extracomunitario, il diritto al soggiorno in Italia, sempreché possa godere di normali condizioni di vita, per ricongiungersi al figlio, considerato minore secondo la legislazione italiana, legalmente residente e convivente in Italia con l'altro genitore, ancorché non unito al primo in matrimonio, in quanto - premesso che la Corte ha già avuto modo di affermare che la garanzia della <<convivenza del nucleo familiare>> si radica <<nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e, in particolare, nell'ambito di questa, ai figli minori>>; e che <<il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò di tenerli con sé, e il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell'unità della famiglia, sono diritti fondamentali della persona, che perciò spettano in via di principio anche agli stranieri>>, <<cui si riferisce l'art. 4 della legge n. 943 del 1986>> (sentenza n. 28 del 1995) - il diritto fondamentale del minore di poter vivere, ove possibile, con entrambi i genitori, titolari del diritto-dovere di mantenerlo, istruirlo ed educarlo, ed il conseguente diritto dei genitori di realizzare il ricongiungimento con il figlio, sono violati da una disciplina normativa che, ai fini del ricongiungimento, ignora la situazione di coloro i quali, pur non essendo coniugati, siano titolari dei diritti-doveri derivanti dalla loro condizione di genitori. red.: G.Leo

    Art. 4 Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 28/1995

    Questione infondata
    19 gennaio 1995

    Gli istituti del permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dall'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39) e del ricongiungimento familiare di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, hanno una 'ratiò del tutto diversa, giacché, mentre per il primo ha natura temporanea ed è rinnovabile solo a discrezione dell'amministrazione, il ricongiungimento è invece configurato come un diritto del lavoratore immigrato e, a determinate condizioni, dura per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore. Perciò, in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti del citato art. 4 per la ritenuta esclusione dal novero dei lavoratori immigrati occupati aventi diritto al ricongiungimento familiare, della lavoratrice extracomunitaria che lavori nell'ambito della propria famiglia, va respinta l'eccezione di inammissibilità opposta dall'Avvocatura di Stato sull'assunto che la possibilità del permesso di soggiorno per motivi familiari avrebbe reso inutile la richiesta estensione della applicabilità al caso della disposizione impugnata. - V. la seguente massima B. red.: S.P.

    Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 4 Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art4 · fonte su Normattiva