Norme in materia di commercio su aree pubbliche
Art. 5 — Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche
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L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e' revocata qualora il titolare non inizi l'attivita' entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio. L'autorizzazione e' altresi' revocata:
- a)nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attivita';
- b)nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per il periodo di cui all'articolo 3, comma 9.
Testo in vigore dal 8 aprile 1991 al 24 aprile 1999
