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E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonche' senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 3, commi 14 e 15. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tremilioni chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 e con la confisca di tali prodotti. Chiunque non rispetta le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' l'UPICA competente per territorio. Il medesimo ufficio comunica all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazionei casi di particolare gravita' e di recidiva ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti, rispettivamente, di sospensione dell'autorizzazione, per un massimo di sessanta giorni, e di revoca della stessa.

Testo in vigore dal 8 aprile 1991 al 13 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1991-03-28;112~art6 · fonte su Normattiva