Modifiche al sistema penale

Art. 17 — Obbligo del rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. 40 Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

40

La L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente".

Testo vigente dal 19 dicembre 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 17, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26429/2025

    30 settembre 2025
    • SANZIONI AMMINISTRATIVE
    • APPLICAZIONE

    In tema di sanzioni amministrative, l'interpretazione sistematica degli artt. 7-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e 17, terzo comma, della l. n. 689 del 1981 rivela lo stretto legame esistente tra il potere regolamentare e il potere sanzionatorio, sicché la competenza all'esercizio del potere sanzionatorio spetta all'ente locale competente ad emanare il regolamento in una determinata materia. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che il Comune di Venezia, delegato dalla Regione, non era legittimato ad emettere un'ordinanza-ingiunzione nei confronti di un conducente di un natante circolante in ambito lagunare, il quale non aveva esposto il prescritto contrassegno "LV", essendo competente la Provincia in materia di coordinamento del trasporto locale e di sicurezza lagunare).

    Art. 17 · Art. 50 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 7 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 107 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 1034/1988

    Parametro
    15 novembre 1988

    riuniti i giudizi per conflitto di attribuzione, di cui in epigrafe, dichiara: - inammissibili: il conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Toscana, in relazione all'art.1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, contenente "Norme per l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma e 17, penultimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 intitolata "Modifiche al sistema pen…

    Art. 117 cost. · Art. 669 c.p. · Art. 687 c.p. · Art. 1227 c.nav.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art17 · fonte su Normattiva