Art. 7 — Norme transitorie e finali
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I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e al relativo regolamento di esecuzione, purche' esse non contrastino con specifiche disposizioni della presente legge. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita' per gli aspetti igienico- sanitari, emana il regolamento di esecuzione della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e delle regioni. Il regolamento puo' prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire seicentomila. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, hanno diritto a continuare l'attivita' commerciale nei posteggi indicati nell'autorizzazione stessa, oltre che in forma itinerante, secondo le modalita' previste dal regolamento di esecuzione della presente legge. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano iscritti nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, hanno diritto all'iscrizione, per le medesime attivita' e le medesime tabelle e categorie merceologiche, nel registro di cui all'articolo 1 della medesima legge 11 giugno 1971, n. 426, previa presentazione di apposita domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le fiere locali o mercati che alla data di entrata in vigore della presente legge si svolgono nei giorni domenicali e festivi possono continuare a svolgersi negli stessi giorni. Resta salva la facolta' degli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche di tenere aperti i propri esercizi in tali giorni secondo le modalita' previste dal regolamento di esecuzione della presente legge. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge. La presente legge non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree di cui all'articolo 1, comma 1, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965, n. 976, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attivita' in forma itinerante. La presente legge non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono abrogate la legge 19 maggio 1976, n. 398, le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 558 e nell'articolo 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonche' tutte le disposizioni che limitano o vietano il commercio su aree pubbliche di determinati prodotti per motivi diversi da quelli di ordine igienico, sanitario e fitosanitario. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 176, comma primo, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213. Resta salvo altresi' il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. Sono fatte salve le potesta' legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia di commercio alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le competenze regionali in materia di fiere e mercati.
Testo in vigore dal 8 aprile 1991 al 24 aprile 1999
