La mezzadria costituisce un rapporto contrattuale associativo, avente per oggetto la coltivazione di un fondo rustico e l'esercizio di attività connesse al fine di dividere tra le parti contraenti i prodotti e gli utili, concluso tra il concedente e la famiglia colonica rappresentata dal capo di essa, designato o riconosciuto come tale per atto espresso o tacito di volontà di tutti coloro che ne fanno parte o si riconoscono far parte di essa. I poteri di rappresentanza, per quanto riguarda i singoli membri, attengono solo al rapporto di mezzadria nei confronti del concedente e dei terzi; sono limitati, quindi, alla mera sfera degli interessi patrimoniali, della tutela dei rapporti lavorativi e della direzione e distribuzione delle funzioni, non implicando, invece, alcun illegittimo potere autoritativo sui componenti della famiglia stessa che, pertanto, rimangono liberi, sia nella scelta della propria attività di lavoro, sia nella libertà di movimento, compresa quella di uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi, nonché di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti di singolo membro della famiglia colonica anche nei confronti del capo di essa. Va pertanto dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in proposito nei confronti degli artt. 2141, 2142 e 2150 cod. civ. e dell'art. 7 l. 15 settembre 1964, n. 756, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, secondo comma, 16, primo comma, 24, primo comma, e 29, secondo comma, Cost..
Art. 2141 c.c. · Art. 2142 c.c. · Art. 2150 c.c. · Art. 7 Norme in materia di contratti agrari