Art. 6 — Direzione dell'impresa mezzadrile
Il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa. A tal fine le parti concordano tutte le decisioni di rilevante interesse, secondo le esigenze della buona tecnica agraria. In caso di disaccordo, e' data facolta' a ciascuna delle parti di chiedere il parere al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Nelle compravendite di cose o prodotti compiute nel comune interesse il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente alle relative operazioni.
Testo vigente dal 22 settembre 1964
