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Le opere eseguite in parziale difformita' dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale termine sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformita', il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformita' dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

Testo in vigore dal 2 marzo 1985 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art12 · fonte su Normattiva