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Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario dell'unita' immobiliare deve presentare al sindaco una relazione che asseveri le opere compiute, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 2 marzo 1985 al 23 giugno 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art48 · fonte su Normattiva