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((Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unita' immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre 1985)).

Testo in vigore dal 23 giugno 1985 al 22 novembre 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art48 · fonte su Normattiva