Le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, non si applicano nei casi di installazione e di esercizio dei depositi di gas liquefatti del petrolio in bombole, aventi capacita' di accumulo non superiore a chilogrammi 500 di prodotto. La installazione e l'esercizio dei depositi di cui al comma precedente sono subordinati al rilascio del certificato di prevenzione incendi del comando dei vigili del fuoco competente per territorio.

Testo vigente dal 2 maggio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-03-28;169~artunico · fonte del testo