Norme in materia di domini collettivi
Art. 2 — Competenza dello Stato
La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:
- a)elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettivita' locali;
- b)strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
- c)componenti stabili del sistema ambientale;
- d)basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
- e)strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
- f)fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettivita' locali degli aventi diritto. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformita' dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:
- a)avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilita' del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
- b)essere riservato ai componenti della comunita', salvo diversa decisione dell'ente collettivo. I beni di proprieta' collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettivita' titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. ((La costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, ove non gia' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene nel rispetto della procedura di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278)). I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
Testo vigente dal 1 gennaio 2026
