Norme in materia di domini collettivi
Art. 2 — Competenza dello Stato
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La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:
- a)elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettivita' locali;
- b)strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
- c)componenti stabili del sistema ambientale;
- d)basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
- e)strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
- f)fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettivita' locali degli aventi diritto. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformita' dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:
- a)avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilita' del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
- b)essere riservato ai componenti della comunita', salvo diversa decisione dell'ente collettivo. I beni di proprieta' collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettivita' titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facolta' delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278. I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
Testo in vigore dal 28 novembre 2017 al 1 gennaio 2026
