Art. 9 — Requisito della residenza per i lavoratori emigrati
Il requisito della residenza di cui all'articolo 95, lettera b) del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, non e richiesto per i lavoratori emigrati.
Testo vigente dal 19 aprile 1968
