Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata

Art. 8 — Destinazione delle abitazioni - Casi di cessione in proprieta

Le abitazioni realizzate con il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge sono destinate alla locazione semplice. Per accertati mutamenti intervenuti nella situazione alloggiativa di determinate zone, il Ministro per i lavori pubblici puo' consentire, con decreto da adottare di concerto con il Ministro per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, la cessione in proprieta' delle abitazioni costruite nella zona con il contributo dello Stato. La cessione puo' essere disposta per una quota di abitazioni non superiore al 10 per cento del programma realizzato nelle zone interessate e puo' avere luogo a favore di coloro che abbiano occupato legittimamente le abitazioni ininterrottamente per almeno 15 anni. Essa e' effettuata con le modalita', i limiti e le condizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni. Analogamente, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, puo' essere consentito - trascorso del pari un periodo non interiore ai 15 anni - la trasformazione delle cooperative edilizie dal tipo a proprieta' indivisa al tipo a proprieta' individuale.

Testo vigente dal 19 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;422~art8 · fonte su Normattiva