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Le regioni, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono esonerati, in materia di concessioni telegrafiche, dall'obbligo della costituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 172 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008
