I vice pretori onorari di cui alle leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516, conservano l'incarico loro affidato e il relativo trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno di eta', salvo revoca disposta con provvedimento motivato dal Consiglio superiore della magistratura.
Testo vigente dal 3 agosto 1984
