Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1975 al 24 settembre 2015. Leggi il testo vigente →
L'integrazione salariale prevista dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche, e' corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi. Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda puo' essere proposta per la medesima unita' produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa. L'integrazione salariale relativa a piu' periodi non consecutivi non puo' superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.
Testo in vigore dal 1 settembre 1975 al 24 settembre 2015
