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Fermo restando quanto previsto nel primo comma dell'articolo 11, il diritto al trattamento speciale si prescrive nel termine di due anni dalla data del licenziamento. Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al trattamento speciale anche l'eventuale diritto all'indennita' ordinaria si prescrive nel termine di cui al primo comma.
Testo in vigore dal 1 settembre 1975 al 1 gennaio 2017
