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Ai lavoratori impiegati e operai licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attivita' aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, e' corrisposto un trattamento speciale di disoccupazione nella misura e con le modalita' di cui agli articoli seguenti. ((Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre' contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia)).

Testo in vigore dal 11 agosto 1991 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-08-06;427~art9 · fonte su Normattiva