È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, i quali, nel disciplinare l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con l'impiego pubblico, reintroducono il divieto anche per i dipendenti già autorizzati, in regime di tempo parziale. Infatti, questione analoghe sono state già dichiarate non fondate nelle sentenze nn. 390 del 2006 e 166 del 2012 e il giudice a quo non ha sollevato nuovi profili di censura, né prospettato ragioni o argomenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già valutati, in presenza di un quadro normativo rimasto sostanzialmente immutato. - Sull'ammissibilità della questione sollevata dal giudice a quo che non ha esaurito in via definitiva il suo potere cautelare, v. la citata sentenza n. 236/2010 e la citata ordinanza n. 25/2006. - Per il merito della questione, sostanzialmente sovrapponibile a quella in oggetto, già dichiarata non fondata dalla Corte, v. la citata sentenza n. 166/2012, nonché la sentenza n. 390/2006 da essa richiamata. - Sulla necessità di evitare diversità di trattamento diffuse e indeterminate nel tempo, v. la citata sentenza n. 378/1994.
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 41 cost.