I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto d'impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente puo' optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati. Il dipendente pubblico part-time che ha esercitato l'opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purche' non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianita' resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione.

Testo vigente dal 1 dicembre 2003

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 3/2014

    Questione infondata
    13 gennaio 2014

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, i quali, nel disciplinare l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con l'impiego pubblico, reintroducono il divieto anche per i dipendenti già autorizzati, in regime di tempo parziale. Infatti, questione analoghe sono state già dichiarate non fondate nelle sentenze nn. 390 del 2006 e 166 del 2012 e il giudice a quo non ha sollevato nuovi profili di censura, né prospettato ragioni o argomenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già valutati, in presenza di un quadro normativo rimasto sostanzialmente immutato. - Sull'ammissibilità della questione sollevata dal giudice a quo che non ha esaurito in via definitiva il suo potere cautelare, v. la citata sentenza n. 236/2010 e la citata ordinanza n. 25/2006. - Per il merito della questione, sostanzialmente sovrapponibile a quella in oggetto, già dichiarata non fondata dalla Corte, v. la citata sentenza n. 166/2012, nonché la sentenza n. 390/2006 da essa richiamata. - Sulla necessità di evitare diversità di trattamento diffuse e indeterminate nel tempo, v. la citata sentenza n. 378/1994.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 41 cost.

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  • Sentenza n. 166/2012

    Questione infondata
    27 giugno 2012

    Va respinta l'eccezione di inammissibilità delle questioni sollevate per difetto di motivazione, in punto di non manifesta infondatezza in quanto una motivazione, ancorché stringata, può esservi nondimeno rinvenuta.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 41 cost.

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  • Ordinanza n. 91/2009

    Questione inammissibile
    27 marzo 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, censurati, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che il divieto di esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto (non superiore al 50 per cento del tempo pieno) si applichi anche ai dipendenti già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003 e che è possibile esercitare l'opzione imposta fra pubblico impiego ed esercizio della professione solo entro un breve periodo di tempo. Invero il medesimo rimettente ripropone nello stesso grado di giudizio, la stessa questione già dichiarata, con la sentenza n. 390 del 2006, inammissibile per difetto di rilevanza e ciò non è consentito poiché si concreterebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 137 della Costituzione. - Sulla riproposizione della medesima questione da parte del medesimo giudice, v., citate, ordinanze nn. 417 e 333 del 2008; n. 63 del 2003, n. 87 del 2000.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 41 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2003-11-25;339~art2 · fonte su Normattiva