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All'onere di complessive lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 600 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1980 e 1981 nella misura, rispettivamente, di lire 1.800 milioni e di lire 1.200 milioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 6 giugno 1981 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;280~art4 · fonte del testo