Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 9 ottobre 2010. 142 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'art. 4 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, e' abrogato e sostituito dal seguente:
tolto: Art. 4.- "Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio, compreso quello che si svolge presso la Accademia aeronautica, e' dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano fino a quella del conseguimento del brevetto aeronautico militare, l'indennita' mensile di pilotaggio di lire 9500. "La stessa indennita' compete al personale militare in possesso del brevetto di pilota di aeroplano che svolge attivita' di volo. "Agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea, e' dovuta, fino alla data di conseguimento del brevetto aeronautico militare, l'indennita' mensile di volo di lire 10.000 se colonnelli o generali e di lire 9500 se di grado inferiore a colonnello".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-17;953~art4 · fonte del testo