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Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

  • 1)gli articoli 10 ed 11 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;
  • 2)gli articoli 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
  • 3)l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122;
  • 4)l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;
  • 5)la legge 25 febbraio 1971, n. 67, recante nuove norme in materia di eleggibilita' a consigliere comunale;
  • 6)la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, numero 9), del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilita' a consigliere comunale;
  • 7)l'articolo 7, commi secondo terzo e quarto della legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune;
  • 8)gli articoli 4, secondo comma, 5, 6, 7 e 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali.

Testo in vigore dal 27 aprile 1981 al 13 ottobre 2000

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154~art10 · fonte su Normattiva