Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 160/1997

    Illegittimità dichiarata
    4 giugno 1997

    Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 4, della l. 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al S.S.N.), nella parte in cui include nelle fattispecie di litispendenza, fonte di incompatibilità, le cause di lavoro, in quanto spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, attuare gli artt. 3 e 51 Cost., statuendo il regime delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità; nonché degli artt. 6 e 7, l. n. 154 del 1981, in quanto il rilievo assolutamente preminente che nella questione in esame ha l'art. 9-bis, d.P.R. n. 570 del 1960, determina l'impertinenza delle censure mosse alle disposizioni impugnate. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 9-bis Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154~art6 · fonte su Normattiva