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Il decimo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' sostituito dal seguente: "Nessuno puo' accettare le candidature in piu' di una lista nello stesso comune". L'ottavo comma dell'articolo 32 dello stesso decreto e' sostituito dal seguente: "Nessuno puo' essere candidato in piu' di una lista di uno stesso comune".
Testo in vigore dal 27 aprile 1981 al 13 ottobre 2000
