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Le cause di incompatibilita' previste dai numeri 2), 3) e 4) dell'articolo 8 della presente legge non hanno effetto se i dipendenti delle unita' sanitarie locali, entro dieci giorni dalla data in cui diviene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa. In tal caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni per tutta la durata del mandato, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169. Le stesse cause di incompatibilita' non hanno effetto per i professionisti di cui all'articolo 8 della presente legge se, entro il termine di cui al comma precedente, cessano dalle funzioni che danno luogo alla incompatibilita'. In questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta la durata del mandato elettivo ed il professionista puo' essere sostituito, per detto periodo, secondo le modalita' stabilite per le sostituzioni dagli accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le cause di incompatibilita' di cui all'articolo 8 della presente legge non hanno effetto per i titolari di farmacia che richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella condizione professionale ed economica della farmacia.

Testo in vigore dal 27 aprile 1981 al 13 ottobre 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154~art9 · fonte su Normattiva