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A compensazione della perdita subita dai Comuni a seguito della totale abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino, e' attribuita ai Comuni stessi, per l'anno 1962, una integrazione a carico del bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai Comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite nello stesso anno 1962, a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta, generale sull'entrata, sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079. Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad erogare ai Comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori commisurati alla meta' del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo d'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali. Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

Testo in vigore dal 16 giugno 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-05-23;403~art1 · fonte del testo