Per quanto concerne la redazione degli atti, le iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie e per quanto altro si riferisce e consegue alla stipulazione dei contratti, di cui al precedente articolo, si applicano per le Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza le norme vigenti per la Cassa depositi e prestiti.

Testo vigente dal 23 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-13;855~art16 · fonte su Normattiva