Art. 185
[1]Le modalita' e pattuizioni concernenti le operazioni di rilievo da parte della Cassa depositi e prestiti dei contratti di mutuo gia' stipulati dal Consorzio di credito con l'Ente edilizio devono essere consacrate in altrettanti appositi contratti da stipularsi fra i rappresentanti dei tre istituti suindicati senza bisogno del concorso dello singole cooperative.
[2]Tali contratti devono comprendere le clausole relative:
- 1)al trasferimento dal Consorzio di credito alla Cassa depositi e prestiti del contratto di mutuo stipulato fra il Consorzio stesso, l'Ente edilizio e la cooperativa, con surroga della Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di credito, nelle garanzie, nelle assegnazioni di contributo od in tutti i diritti e pattuizioni risultanti dal contratto stesso;
- 2)all'autorizzazione al Conservatore delle ipoteche, di procedere all'annotamento di surroga della Cassa depositi o prestiti nell'ipoteca gia' iscritta a favore del Consorzio;
- 3)alla concessione a mutuo all'Ente edilizio della quota proporzionale di cui al n. 3 dell'art. 184;
- 4)alla dichiarazione, da parte dell'Ente edilizio, che tale quota viene portata in aumento del mutuo a carico della cooperativa interessata;
- 5)alla definitiva determinazione della somma complessiva mutuata, del periodo di ammortamento tuttora in essere, della nuova annualita' di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti e conseguentemente, detratti i contributi stabiliti nel contratto originario, dell'annualita' residuale a carico della cooperativa.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva