Le tasse pensioni sono autorizzate a stipulare, nei limiti numerici e di qualifica stabiliti dal Consiglio di amministrazione, contratti di locazione di opere per i bisogni del minuto mantenimento degli immobili di proprieta' delle Casse stesse, il trattamento economico e normativo previsto per i rapporti di lavoro di cui al precedente comma non potra' essere inferiore a quello stabilito dai corrispondenti contratti collettivi di lavoro in vigore. La spesa complessiva derivante dalle dette locazioni di opere e' a carico delle Casse pensioni in proporzione al patrimonio immobiliare risultante per ciascuna di esse alla fine dell'esercizio precedente.

Testo vigente dal 23 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-13;855~art7 · fonte su Normattiva