I mutui concessi dagli Istituti di previdenza a Comuni e Province, in mancanza delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni, possono essere garantiti con delegazioni su tributi comunali o provinciali esigibili con le norme e i privilegi delle imposte dirette, nel limite dei quattro quinti dell'introito netto medio dell'ultimo triennio, escluse le eventuali supercontribuzioni. Alla riscossione delle annualita' garantite con le delegazioni di cui sopra sono estesi le norme ed i privilegi delle imposte dirette.

Testo vigente dal 23 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-13;855~art8 · fonte su Normattiva