Le Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza sono facoltate, per i contratti di acquisto, permuta e locazione degli immobili, a far ricorso in ogni caso alla trattativa privata, tenuto conto della particolare natura dei contratti stessi. Parimenti gli atti e i contratti relativi alla gestione e manutenzione degli immobili possono essere stipulati senz'altro a trattativa privata, salvo che l'importo di essi superi le lire 4.500.000, nel qual caso la trattativa privata e' ammessa quando ricorrano le condizioni previste dalle norme vigenti. La costruzione di nuovi fabbricati su aree di proprieta' delle Casse pensioni sara' aggiudicata a mezzo di asta pubblica o appalto concorso, con unica gara o con gare distinte per l'aggiudicazione del progetto e per l'esecuzione dell'opera. I versamenti degli importi relativi ai depositi connessi alla locazione dei beni immobili di proprieta' delle Casse pensioni saranno effettuati direttamente alle Casse stesse. Nei casi di acquisto di fabbricati ultimati o in corso di costruzione le trattative preliminari per l'istruttoria dell'offerta di vendita e il procedimento amministrativo per la stipula del relativo contratto possono aver luogo rispettivamente prima dell'ultimazione della costruzione ovvero prima della ultimazione delle opere di cui ai primo comma del precedente articolo 3.

Testo vigente dal 23 luglio 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-06-13;855~art5 · fonte su Normattiva