Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1955 al 22 dicembre 2008. 311 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: I canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione o dall'esercizio di attivita' artigiana o professionale, prorogate ai sensi dalla presente legge, sono pure aumentati del 20 per cento dal primo del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1955 e nella stessa misura per ciascuno degli anni successivi ai quali, si riferisce la proroga, da computarsi a norma del primo comma dell'art. 2. La misura dell'aumento stabilita dal comma precedente e' ridotta al 10 per cento quando si tratti di immobili locati per la prima volta posteriormente al 31 ottobre 1945 e fino al 1 marzo 1947. Per i contratti di locazione che abbiano per oggetto:
tolto: a) cinematografi e sale da ballo;
tolto: b) bar, caffe', liquorerie, gelaterie, pasticcerie, dolcerie di lusso;
tolto: c) ristoranti di categoria superiore alla terza;
tolto: d) gioiellerie e negozi di oggetti di lusso;
tolto: e) fioristerie e profumerie di lusso;
tolto: f) sale da parrucchiere di lusso;
tolto: g) grandi sartorie per uomo, grandi case di mode per signore, pelliccerie e negozi di articoli di lusso per abbigliamento;
tolto: h) circoli e clubs, esclusi quelli aventi scopi ed attivita' ricreativi, culturali o sportivi; l'aumento del canone di locazione e' del quaranta per cento a partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge. Per effetto dell'aumento disposto nel primo comma, l'ammontare complessivo del canone non potra' essere superiore a quaranta volte il canone dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669; e se trattasi di immobili contemplati nel secondo comma, per effetto dell'aumento, l'ammontare del canone non potra' superare il doppio di quello stabilito nel contratto originario di locazione. Qualora si tratti dei locali contemplati nel terzo comma l'ammontare complessivo del canone non potra' essere superiore a cinquanta volte il canone dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1955-05-01;368~art4 · fonte del testo