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L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

  • 1)coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
  • 2)coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose;
  • 3)coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica".

Testo in vigore dal 9 agosto 1988 al 13 ottobre 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-08-03;327~art2 · fonte su Normattiva