Come la Corte ha più volte affermato, per aversi restrizione della libertà personale di cui all'art. 13 Cost. - che rispetto alla libertà di circolazione e soggiorno presenta una diversa sfera di operatività - deve verificarsi una "degradazione giuridica" dell'individuo nel senso dell'avverarsi di una "menomazione o mortificazione della dignità o del prestigio della persona, tale da poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere in cui si concreta la violazione dell''habeas corpus'". Tale caratteristica non è riferibile all'istituto del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, così come disciplinato dall'art. 2 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo sostituito dall'art. 3 della l. 3 agosto 1988, n. 327, sia in quanto non suscettibile di esecuzione coercitiva, sia perché l'intimato, una volta raggiunta la nuova sede, è libero di trasferirsi altrove, tranne che nel luogo dal quale è stato allontanato. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327). - Sulla "degradazione giuridica" come elemento qualificante della restrizione della libertà personale, v. S. n. 68/1964; riguardo alla diversa sfera di operatività dei precetti costituzionali relativi alla libertà di circolazione e soggiorno e alla libertà personale, v. S. nn. 2/1956; 45/1960; e ancora 68/1964, nonché O. n. 384/1987 e S. n. 419/1994. red.: G. Leo
Art. 13 cost. · Art. 16 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost.