In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le universita' possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalita' incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attivita' finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle universita' interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 14 gennaio 2011

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 26, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20298/2025

    20 luglio 2025
    • ISTRUZIONE E SCUOLE
    • PERSONALE INSEGNANTE

    I lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori ed esperti linguistici a seguito di stipula di contratti ai sensi del d.l. n. 120 del 1995, conv. con modif. dalla l. n. 236 del 1995, hanno diritto alla conservazione del trattamento economico in godimento, ove di miglior favore, mediante la percezione, a titolo di assegno ad personam, della differenza tra la retribuzione determinata ai sensi del d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 63 del 2004 (come interpretato dall'art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010) ed il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, fino al riassorbimento a seguito degli incrementi economici via via previsti dai contratti collettivi.

    Art. 26

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 99/2013

    Questione inammissibile
    23 maggio 2013

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale , in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, commi primo e secondo, e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 26, comma 3, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede l'estinzione dei giudizi pendenti in materia di trattamento economico dei collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera. L'insufficiente descrizione della fattispecie concreta impedisce di verificare l'effettiva riconducibilità della vicenda oggetto del giudizio principale alla disciplina dettata dalla disposizione censurata, precludendo il controllo dell'asserita rilevanza della questione. Inoltre, è carente la motivazione in merito all'applicabilità della norma de qua al processo principale, in quanto il rimettente non individua con esattezza né la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio dal ricorrente, né la correlazione esistente tra tale pretesa e la norma censurata. - Sulla manifesta inammissibilità per carenza di motivazione e insufficiente descrizione della fattispecie, v. le citate ordinanze nn. 93/2012, 84/2012 e 38/2012.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 38/2012

    Questione inammissibile
    23 febbraio 2012

    Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per carenza di motivazione in merito alla applicabilità della norma censurata al giudizio principale, nonché per la insufficiente descrizione della fattispecie, in quanto il rimettente non individua con esattezza né la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio dal ricorrente, né la correlazione esistente tra tale pretesa e la norma censurata.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240~art26 · fonte su Normattiva