titolo III — NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO
- Art. 15 — Gruppi e settori scientifico-disciplinari
- Art. 16 — (Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari)
- Art. 17 — Equipollenze
- Art. 17-bis — (Liste per commissioni giudicatrici)
- Art. 18 — Chiamata dei professori
- Art. 19 — Disposizioni in materia di dottorato di ricerca
- Art. 20 — (Valutazione dei progetti di ricerca)
- Art. 21 — Comitato nazionale per la valutazione della ricerca
- Art. 21-bis — (Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca)
- Art. 22 — Contratti di ricerca
- Art. 22-bis — (Incarichi post-doc)
- Art. 22-ter — Incarichi di ricerca
- Art. 23 — Contratti per attività di insegnamento
- Art. 24 — Ricercatori a tempo determinato
- Art. 24-bis — (Tecnologi a tempo determinato)
- Art. 24-ter — (Tecnologi a tempo indeterminato)
- Art. 25 — Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
- Art. 26 — Disciplina dei lettori di scambio
- Art. 27 — Anagrafe degli studenti
- Art. 28 — Istituzione di un Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- Art. 29 — Norme transitorie e finali