Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 1962 al 22 dicembre 2008. 132 parole tolte.
tolto: Per l'annata agraria 1961-62, nei contratti di affitto di fondo rustico, e nelle concessioni di terre incolte disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive modifiche e integrazioni, il prezzo del grano, da prendere a base per la conversione dei canoni, o delle indennita', convenuti in detto prodotto, o per il pagamento di quelli composti in danaro, ma a riferimento, nonche' per il computo della riduzione del 30 per cento, a mente dello articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modifiche e integrazioni, e' quello stabilito dallo Stato come prezzo d'intervento per il grano per la predetta annata. Nulla e' innovato circa la determinazione del prezzo degli altri cereali e della canapa al fine della corresponsione del canone di affitto.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1430~artunico · fonte del testo