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Per l'annata agraria 1961-62, nei contratti di affitto di fondo rustico, e nelle concessioni di terre incolte disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive modifiche e integrazioni, il prezzo del grano, da prendere a base per la conversione dei canoni, o delle indennita', convenuti in detto prodotto, o per il pagamento di quelli composti in danaro, ma a riferimento, nonche' per il computo della riduzione del 30 per cento, a mente dello articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modifiche e integrazioni, e' quello stabilito dallo Stato come prezzo d'intervento per il grano per la predetta annata. Nulla e' innovato circa la determinazione del prezzo degli altri cereali e della canapa al fine della corresponsione del canone di affitto.

Testo in vigore dal 11 ottobre 1962 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1430~artunico · fonte del testo